STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA ORALE
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Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali
1. È costituita l’Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “Associazione Italiana di Storia Orale” (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Modena, via Ciro Menotti 137, presso l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena. L’associazione potrà aprire sedi operative sul territorio nazionale per svolgere le proprie attività. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei/delle soci/e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l’acronimo “APS” e diventerà “Associazione Italiana di Storia Orale APS”.
3. L’Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 2 – Scopo e oggetto sociale
1. L’Associazione si propone quale punto di riferimento di singoli/e studiosi/e, di associazioni, di centri culturali, di dipartimenti universitari, di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, di ricercatori/trici indipendenti e di gruppi interessati alla storia orale. L’obiettivo statutario dell’Associazione è promuovere il progresso della conoscenza storica attraverso un uso appropriato delle fonti orali; più in generale, di promuovere cultura, socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e. L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei/delle propri/e associati/e, di terzi, delle seguenti attività di interesse
generale di cui all’art. 5 del CTS:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
c) formazione universitaria e post-universitaria;
d) formazione del personale docente di scuole e istituti di ogni ordine e grado;
e) ricerca scientifica, soprattutto di interesse culturale e sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione a mezzo audio e video della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. Scopo precipuo dell’Associazione è promuovere, valorizzare e incentivare la storia orale, lungo l’intera filiera
della ricerca: produzione, documentazione, archiviazione, restituzione. Per raggiungere questo obiettivo si avvarrà, in modo prevalente, delle prestazioni dei/delle volontari/e associati/e. L’Associazione promuove le seguenti attività:
– progetti di ricerca;
– seminari e convegni;
– attività didattiche, corsi di formazione, laboratori e scuole di storia orale;
– costruzione, conservazione, valorizzazione e fruizione di archivi di fonti orali e digitali scritti, audio e video;
– mostre, esposizioni, siti internet;
– pubblicazioni cartacee, digitali, audiovisive, multimediali;
– diffusione in rete di materiali e iniziative, premi;
– progetti di valorizzazione e divulgazione della storia orale e progetti di public history, utilizzando tecnologie e format multimediali e digitali (dai podcast alle narrazioni audiovisive, dalle app per smartphone alla realtà aumentata all’IA, ecc.);
– incontri tra ricercatori/trici, esperti/e, professionisti/e, attivisti/e italiani/e e internazionali;
– eventuali altre iniziative e progetti pertinenti ai propri fini istituzionali.
Per lo svolgimento di tali attività, l’Associazione ricerca la collaborazione, il confronto e lo scambio con Istituzioni, organizzazioni pubbliche e private e realtà del terzo settore a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale.
3. L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Articolo 3 – Volontariato
1. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. La qualifica di volontari/e è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui è socio/a o tramite il
quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/ie dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L’Associazione può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. L’associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Laddove necessario adotta – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
Articolo 4 – Soci e Socie
1. Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione e si riconosca nel presente Statuto. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci/e previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. Possono essere soci soggetti pubblici o collettivi, purché appartenenti a ETS o altri enti non lucrativi, in numero mai superiore a quello dei/delle soci/e individuali, come disposto agli articoli 32, comma 2 e 35, comma 3 del codice.
3. Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
4. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. È compito del Consiglio Direttivo, o di singoli componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.
2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con l’iscrizione nel Libro dei Soci.
3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al/la Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione.
4. La qualifica di socio/a si perde per:
– decesso;
– scioglimento dell’Associazione;
– mancato pagamento della quota associativa annuale;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– espulsione.
Articolo 6 – Diritti e doveri degli/delle associati/e
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e.
2. I/le soci/e hanno diritto a:
– frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;
– discutere ed approvare i rendiconti;
– eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
– esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
– approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
4. Gli/le associati/e sono tenuti/e a:
– rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
– versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
– mantenere una irreprensibile condotta civile nella partecipazione alle attività dell’Associazione nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei/delle soci/e.
5. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 7 – Azioni disciplinari
1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli/delle associati/e, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l’espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, degli/delle associati/e;
– ostacolare lo sviluppo dell’Associazione perseguendone lo scioglimento;
– commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
– arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
– arrecare danni morali o materiali ad altri/e associati/e ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.
2. Ciascuno dei provvedimenti di cui sopra dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei/delle soci/e utile, che deciderà in via definitiva. Articolo 8 – Patrimonio
1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– eccedenze degli esercizi annuali;
– erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
– partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme e i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
– ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un’associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 9 – Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
– quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
– proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
– proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
– contributi pubblici e privati;
– erogazioni liberali;
– raccolte fondi;
– sponsorizzazioni;
– ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 10 – Termini di approvazione del bilancio
1. L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all’Assemblea dei/delle soci/e entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio stesso ai sensi dell’art. 13 del CTS.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Articolo 11 – Bilancio sociale
Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.
Articolo 12 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei/delle soci/e;
– il Consiglio Direttivo;
– Il/la Presidente.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. È organismo di garanzia e controllo l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico – dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
4. Gli organismi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.
5. Ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché i/le partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
Articolo 13 – Partecipazione e assemblea ordinaria
1. Partecipano con diritto di voto all’Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.
2. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del/la Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da pubblicare sul sito dell’Associazione almeno quindici giorni prima.
Articolo 14 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea generale dei/delle soci/e può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal/la Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 16 e 27, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei soci e delle socie aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 15 – Convocazione dell’Assemblea
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale ed è ammessa al massimo una delega a socio/a.
Articolo 16 – Modifiche statutarie
1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle partecipanti.
2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei/delle presenti.
3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 27.
Articolo 17 – Svolgimento dell’assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o dal/la Vicepresidente. Il/la Presidente dell’Assemblea propone un/a Segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa, in genere il/la Segretario/a dell’Associazione.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.
3. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/la Segretario/a, che li firma insieme al/la Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.
Articolo 18 – Competenze dell’Assemblea L’Assemblea generale dei/delle soci/e:
a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
b) al termine del mandato discute la relazione del/la Presidente e del/la Vicepresidente uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economico-programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
h) delibera sull’assunzione di eventuali regolamenti interni;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Articolo 19 – Composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei/delle soci/e, ed è composto da un minimo di 5 elette/i fra i/le soci/e a un massimo di 9. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Articolo 20 – Commissioni di lavoro e incarichi a progetto
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4.
Articolo 21 – Cariche sociali
1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
– Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. Il Presidente può restare in carica due mandati, con possibilità di proroga deliberata dai due terzi del consiglio direttivo in carica.
– Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
– Tesoriere: verifica le operazioni di cassa, provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, predispone – unitamente al Consiglio – i bilanci preventivi e quelli consuntivi; provvede agli incassi ed ai pagamenti e, su delega del/la Presidente, può operare a tal fine presso banche, istituti di credito e Uffici Postali. D’intesa con il Consiglio, potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti nella materia contabile- amministrativa;
– Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il/la Presidente; gestisce la comunicazione con i/le soci/e anche attraverso newsletter; cura l’anagrafe dei/delle soci/e; presiede il Consiglio in assenza del/la Presidente e del/la Vicepresidente.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un/a nuovo/a incaricato/a all’interno dei propri componenti in carica.
3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo Compiti del Consiglio Direttivo sono:
– convocare l’Assemblea dei/delle soci/e;
– eseguire le delibere dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
– predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS;
– individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
– predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
– all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
– deliberare circa l’ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
– sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione degli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
– presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
– stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
– compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea dei/delle soci/e.
Articolo 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del/la Presidente, di norma almeno 3 volte l’anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e.
2. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei/delle presenti.
3. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
4. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 24 – Decadenza e dimissioni
1. I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque Il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà dei/delle Consiglieri/e rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta il/la Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.
3. I/le Consiglieri/e decaduti/e o dimissionari/e possono essere sostituiti/e, ove esista, dal/dalla socio/a risultato/a primo/a dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei/delle soci/e utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti, dimissionari o deceduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Articolo 25 – Organo di controllo (qualora previsto)
L’organo di controllo, collegiale e monocratico, deve essere nominato dall’Assemblea quando l’Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs 117/2017. La scelta dei componenti l’organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall’art. 2397 del Codice Civile. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 26 – Revisione legale (qualora previsto)
L’organo di Revisione Legale dei conti, collegiale e monocratico, deve essere nominato dall’Assemblea quando l’Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 30 del Dlgs 117/2017. L’organo di revisione è nominato dall’Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. L’organo di revisione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell’organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli/alle amministratori/trici notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Norme di Scioglimento
Articolo 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore attivi nel campo della storia orale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
Disposizioni finali
Articolo 28 – Rinvii
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
Modena, 17/02/2025