STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA ORALE
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ART.1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
E’ costituita l’associazione denominata «Associazione Italiana di Storia Orale» – qui di seguito citata semplicemente come Associazione. Ha durata illimitata e non ha alcun fine di lucro. Ha sede legale in Roma presso la «Casa della Memoria e della Storia», via San Francesco di Sales 5.
ART.2 SCOPO
L’Associazione ha lo scopo di promuovere con ogni mezzo l’uso critico, la metodologia, la conoscenza, la pratica, la diffusione, l’accessibilità e la conservazione delle fonti orali in storiografia e nelle discipline affini. A tal fine l’Associazione promuove: progetti di ricerca; corsi e seminari; attività didattiche; costituzione e razionalizzazione di archivi; incontri fra studiosi italiani e internazionali; pubblicazioni cartacee, audiovisive, multimediali; diffusione in rete di materiali e iniziative; eventuali altre iniziative e progetti pertinenti ai propri fini istituzionali.
ART.3 FONDI E PROVENTI
Fondi e Proventi dell’Associazione sono costituiti da:
a) Le quote di iscrizione e di contribuzione dei soci ed altri eventuali contributi di qualunque fonte;
b) I reperti derivanti dal perseguimento degli scopi statutari;
c) Eventuali contributi di istituzioni o privati per progetti e iniziative pertinenti ai fini istituzionali;
e) Lasciti e donazioni di qualunque genere, purché accettati dagli organi statutari;
f) Le giacenze e i depositi presso banche, istituti di credito, uffici postali e simili.
ART.4 I SOCI
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, le Associazioni, le Istituzioni interessati ai fini di cui all’art.2. L’ammissione dei soci su loro domanda è deliberata dalla Giunta Esecutiva ed è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.
I soci sono soggetti al pagamento di quote associative che verranno fissate di volta in volta dall’Assemblea tenendo conto anche delle diverse figure occupazionali e istituzionali degli stessi. I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione e ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa, salvo diversa decisione dell’Assemblea. La qualità di socio viene meno, oltre che per morte, nei seguenti casi:
a) Per mancato versamento, entro le scadenze fissate, delle quote di associazione, di iscrizione o di contribuzione dovute;
b) Per recesso che va comunicato dal Socio alla Giunta Esecutiva almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettiva operatività; in ogni caso, il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote e contributi già versati o del materiale dichiarato acquisito al patrimonio dell’Associazione con atto formale;
c) A seguito di delibera motivata dell’Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti lesivi per l’immagine dell’Associazione o di nocumento per il regolare svolgimento della sua attività. Il provvedimento di esclusione deliberato dall’Assemblea è inappellabile.
ART.5 ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) La Giunta Esecutiva;
c) Il Presidente della Giunta Esecutiva;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Tesoriere.
ART.6 L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea si tiene in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano la Giunta Esecutiva o almeno un terzo dei soci ordinari o almeno la maggioranza semplice degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa. La richiesta di convocazione di un’Assemblea straordinaria e la convocazione della medesima devono indicare, in un ordine del giorno, i punti su cui l’Assemblea sarà chiamata a deliberare.
Sono compiti dell’Assemblea:
– eleggere il Presidente e la Giunta Esecutiva nonché il Tesoriere;
– approvare le delibere della Giunta sull’ammissione od esclusione di soci;
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
– approvare e/o proporre gli indirizzi programmatici di attività;
– approvare le modifiche statutarie e decidere lo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità esecutive anche in ordine alla destinazione del patrimonio residuo;
– stabilire e/o modificare l’importo delle quote di iscrizione e quello minimo delle quote annuali di associazione, nonché quello di eventuali contribuzioni straordinarie.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione – che potrà aver luogo anche nello stesso giorno della prima – quale che sia il numero dei soci ordinari presenti. Gli associati potranno farsi rappresentare nell’Assemblea da altro associato con delega scritta, nessun associato potrà comunque essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
L’Assemblea delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati, tuttavia, per l’approvazione di modifiche allo statuto e per la delibera di scioglimento è richiesta la presenza – anche per delega – di almeno i due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti.
ART.7 LA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva viene eletta dall’Assemblea e dura in carica due anni; i suoi membri sono rieleggibili. Essa è composta da non meno di tre e non più di dieci soci ordinari e ne fanno obbligatoriamente parte il Presidente, il Tesoriere ed eventuali membri supplenti designati dall’Assemblea. Viene convocata dal Presidente o, in caso di comprovato impedimento, dal membro più anziano d’età. Le sedute sono valide in presenza di almeno la metà dei suoi membri; le delibere sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti della Giunta eletta scenda stabilmente sotto la metà, la Giunta sarà integrata, sino alla data della successiva Assemblea, per cooptazione tra gli aventi diritto.
La Giunta Esecutiva disciplina e coordina l’attività dell’Associazione mettendo in atto gli indirizzi programmatici approvati dall’Assemblea; intraprende e propone altresì tutte le iniziative ritenute necessarie ed utili ai fini statutari; predispone, d’intesa con il tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, i programmi e i rendiconti delle attività; propone e delibera in ordine all’ammissione ed all’esclusione dei soci sottoponendo le delibere all’approvazione dell’Assemblea.
La Giunta Esecutiva inoltre, costituisce settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro e di progetto, assegnando i relativi incarichi e le relative responsabilità; stabilisce l’ammontare dei compensi eventualmente da corrispondere a soci ed a terzi, nonché l’ammontare delle spese da sostenere per singole attività od iniziative; stabilisce l’ammontare e le modalità di corresponsione delle diverse quote di iscrizione, associative e contributive e delibera l’accettazione di lasciti e donazioni.
La Giunta Esecutiva, in ordine all’attuazione di quanto previsto nel presente Statuto, prende iniziative e formula proposte all’Assemblea dei soci.
ART.8 IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta Esecutiva. In accordo con la Giunta Esecutiva, assicura il regolare funzionamento dell’Associazione e ne promuove lo sviluppo e le attività secondo i deliberati programmatici dell’Assemblea.
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare al Tesoriere tutte od alcune delle facoltà di amministrazione dei fondi con relativo atto scritto.
ART. 9 IL VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente, qualora questi risulti impossibilitato a svolgere la sua carica, in tutte le sue funzioni, come esplicitato nell’art 8 del presente statuto.
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ART.10 IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile. Egli tiene l’amministrazione dell’Associazione, verifica le operazioni di cassa, provvede alla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, predispone – unitamente alla Giunta – i bilanci preventivi e quelli consuntivi dei quali certifica la veridicità; provvede agli incassi ed ai pagamenti e, su delega del Presidente, può operare a tal fine presso banche, istituti di credito ed Uffici Postali. D’intesa con la Giunta Esecutiva, potrà avvalersi di collaboratori esterni esperti nella materia contabile-amministrativa.
ART.10 LO SCIOGLIMENTO
L’Assemblea, all’atto della deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri e decide circa la destinazione degli eventuali residui attivi.
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ART.12 DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia associativa. Competente per ogni controversia sarà il Foro di Roma.